IL TRIBUNALE
   Ha pronunziato la seguente ordinanza  nel  procedimento  civile  n.
 446-1985  ruolo  generale e promosso con atto di citazione notificato
 in data 18 settembre 1985 da Grassi rag. Luigi,  residente  in  Vasto
 quivi  elettivamente  domiciliato  in  Vasto  presso  e  nello studio
 dell'avvocato Nicola Cappa dal quale e' stato rappresentato e  difeso
 giusto  mandato in calce all'atto di citazione, attore, contro comune
 di Vasto, in persona del sindaco pro-tempore rag.  Antonio  Prospero,
 autorizzato  a  stare  in  giudizio  con  delibera della g.m. n. 1331
 dell'8 ottobre 1985, elettivamente domiciliato presso e nello  studio
 dell'avvocato  Francesco  Del  Prete  che lo rappresenta e difende in
 forza  di  mandato  in  calce  alla  copia  notificata  dell'atto  di
 citazione. Muratore Achille, titolare della impresa omonima, corrente
 in   Vasto,   difeso  dall'avvocato  Antonino  Guastadisegni  ed  ivi
 elettivamente  domiciliato  giusto  mandato  in  calce   alla   copia
 notificata  dell'atto di citazione, convenuto, Solaroli ing. Giovanni
 e Rubinato geom. Umberto,  residenti  in  Vasto,  chiamati  in  causa
 contumaci.
   Vista  la  sentenza non definitiva in data odierna, con la quale il
 comune di Vasto e' stato condannato  al  risarcimento  dei  danni  in
 favore  di Luigi Grassi per la illegittima acquisizione di un terreno
 di proprieta' dell'attore di mq. 2.300;
   Rilevato che nelle more del giudizio e' entrata in vigore la  legge
 n. 549 del 29 dicembre 1995, che all'art. 1 sesto comma prevede nuovi
 e riduttivi criteri di liquidazione del danno per il caso in esame;
   Considerato che l'interessato ha eccepito la illegittimita' di tale
 innovazione  normativa  per  contrasto  con  gli  artt.  3 e 42 della
 Costituzione;
                             O s s e r v a
   L'art. 5-bis comma  sesto  del  d.-l.  11  febbraio  1992  n.  333,
 convertito  con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, aveva
 fissato un nuovo criterio per la  determinazione  dell'indennita'  di
 esproprio,  ancorandolo  ai parametri a suo tempo previsti dalla c.d.
 Legge Napoli.  Tale norma e' stata  ritenuta  legittima  dalla  Corte
 costituzionale,  con sentenza n. 442 del 16 dicembre 1993, sotto vari
 profili ed in particolare con riferimento alla denunciata  disparita'
 di    trattamento    rispetto   al   risarcimento   per   occupazione
 appropriativa.
   La Corte al riguardo ha rilevato che nel procedimento espropriativo
 secundum legem  vengono  in  rilievo  le  opzioni  discrezionali  del
 legislatore  in  ordine  al  criterio  di  calcolo dell'indennita' di
 espropriazione; mentre la acquisizione mediante  eccezione  invertita
 si  colloca  fuori dei canoni di legalita' e per essa quindi opera il
 diverso principio,secondo cui chi ha  subito  danni  per  effetto  di
 un'attivita' illecita ha diritto ad un pieno ristoro.
   Il  legislatore,  invece,  ha  ritenuto di potere equiparare le due
 diverse posizioni e di comprimere in modo consistente il  diritto  al
 completo  risarcimento  del  cittadino  illecitamente  privato  della
 proprieta' di un bene.
   Tale  equiparazione,  anche  per  quanto  affermato  nella   citata
 sentenza  della  Corte  Costituzionale,  sembra  non essere immune di
 fondati dubbi di contrasto con gli artt. 3 e 42  della  costituzione.
 Infatti  essa  limita in modo considerevole il diritto di proprieta',
 costituzionalmente garantito e crea disparita' di trattamento tra  le
 persone danneggiate, secondo quando previsto dall'art. 2043 c.c., che
 obbliga  l'autore  del  fatto  dannoso,  qualunque  ne sia la natura,
 dell'integrale risarcimento del pregiudizio cagionato.
   La questione di costituzionalita' e'  indubbiamente  rilevante  nel
 presente  giudizio,  perche' la norma denunciata. sancisce la propria
 operativita' in tutti i casi in cui  il  risarcimento  non  e'  stato
 ancora  determinato  in  via  definitiva;  e  pertanto  si  impone la
 sospensione del processo  e  la  rimessione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale per la decisione in ordine alla sollevata eccezione.