IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nel procedimento civile n. 446-1985 ruolo generale e promosso con atto di citazione notificato in data 18 settembre 1985 da Grassi rag. Luigi, residente in Vasto quivi elettivamente domiciliato in Vasto presso e nello studio dell'avvocato Nicola Cappa dal quale e' stato rappresentato e difeso giusto mandato in calce all'atto di citazione, attore, contro comune di Vasto, in persona del sindaco pro-tempore rag. Antonio Prospero, autorizzato a stare in giudizio con delibera della g.m. n. 1331 dell'8 ottobre 1985, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avvocato Francesco Del Prete che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione. Muratore Achille, titolare della impresa omonima, corrente in Vasto, difeso dall'avvocato Antonino Guastadisegni ed ivi elettivamente domiciliato giusto mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuto, Solaroli ing. Giovanni e Rubinato geom. Umberto, residenti in Vasto, chiamati in causa contumaci. Vista la sentenza non definitiva in data odierna, con la quale il comune di Vasto e' stato condannato al risarcimento dei danni in favore di Luigi Grassi per la illegittima acquisizione di un terreno di proprieta' dell'attore di mq. 2.300; Rilevato che nelle more del giudizio e' entrata in vigore la legge n. 549 del 29 dicembre 1995, che all'art. 1 sesto comma prevede nuovi e riduttivi criteri di liquidazione del danno per il caso in esame; Considerato che l'interessato ha eccepito la illegittimita' di tale innovazione normativa per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; O s s e r v a L'art. 5-bis comma sesto del d.-l. 11 febbraio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, aveva fissato un nuovo criterio per la determinazione dell'indennita' di esproprio, ancorandolo ai parametri a suo tempo previsti dalla c.d. Legge Napoli. Tale norma e' stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 442 del 16 dicembre 1993, sotto vari profili ed in particolare con riferimento alla denunciata disparita' di trattamento rispetto al risarcimento per occupazione appropriativa. La Corte al riguardo ha rilevato che nel procedimento espropriativo secundum legem vengono in rilievo le opzioni discrezionali del legislatore in ordine al criterio di calcolo dell'indennita' di espropriazione; mentre la acquisizione mediante eccezione invertita si colloca fuori dei canoni di legalita' e per essa quindi opera il diverso principio,secondo cui chi ha subito danni per effetto di un'attivita' illecita ha diritto ad un pieno ristoro. Il legislatore, invece, ha ritenuto di potere equiparare le due diverse posizioni e di comprimere in modo consistente il diritto al completo risarcimento del cittadino illecitamente privato della proprieta' di un bene. Tale equiparazione, anche per quanto affermato nella citata sentenza della Corte Costituzionale, sembra non essere immune di fondati dubbi di contrasto con gli artt. 3 e 42 della costituzione. Infatti essa limita in modo considerevole il diritto di proprieta', costituzionalmente garantito e crea disparita' di trattamento tra le persone danneggiate, secondo quando previsto dall'art. 2043 c.c., che obbliga l'autore del fatto dannoso, qualunque ne sia la natura, dell'integrale risarcimento del pregiudizio cagionato. La questione di costituzionalita' e' indubbiamente rilevante nel presente giudizio, perche' la norma denunciata. sancisce la propria operativita' in tutti i casi in cui il risarcimento non e' stato ancora determinato in via definitiva; e pertanto si impone la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in ordine alla sollevata eccezione.